Un nuovo sistema culturale per la Città di Torino

In quest’ultimo periodo abbiamo dedicato molto del nostro tempo all’analisi di quanto accade negli altri comuni, abbiamo verificato i loro regolamenti e preso spunto ed eccoci al dunque: abbiamo depositato oggi una proposta di delibera consiliare con un regolamento con l’intento di riordinare l’intero settore della cultura e garantire, nei limiti delle possibilità concesse dall’attuale situazione economica: certezza di risorse, massima trasparenza e parità di accesso.
Il testo è riportato poco sotto.

Come capirete dalla lettura, la delibera ricollega il tutto a due forme di finanziamento:
1) l’intesa (che è l’innovazione): una sorta di accordo triennale per cui il comune garantisce i soldi per 3 anni con copertura tramite spesa corrente e l’ente (fondazione ad esempio) a sua volta si impegna a applicare dei principi e comportamenti standard che leggerete nel testo (progetto culturale, collegamento con il territorio, trasparenza, efficienza…)
2) il contributo: classico contributo annuale per il quale però si inserisce l’obbligatorietà del bando pubblico, la presenza di una commissione esterna valutatrice e dei punteggi di attribuzione.

Sotto alla delibera è riportato anche il regolamento.
Mi scuso per i tempi stretti ma gli avvenimenti si sono susseguiti in un periodo particolare dell’anno e purtroppo non sono sempre dettati da noi.
La parte del regolamento (la seconda) relativa all’erogazione dei contributi (non la parte dell’intesa) prende spunto dai migliori regolamenti (dal mio punto di vista) vigenti in parecchi comuni (in particolare Cagliari).

Desideriamo, così, avviare un dibattito con tutti i soggetti culturali cittadini, quelli più grandi ma anche quelli più piccoli e quelli più radicati nel territorio torinese, perché sia riformato il rapporto che la Città di Torino ha con gli attori del sistema culturale. La nostra proposta vuole essere proprio lo spunto per l’avvio di un confronto che per troppo tempo non c’è stato.

Attendiamo i vostri commenti, buona lettura.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA CULTURALE TORINESE E SUO FINANZIAMENTO – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Città di Torino ha svolto in questi ultimi vent’anni un ruolo particolarmente attivo nelle politiche culturali, in modo specifico attraverso la costituzione, il supporto o la rivitalizzazione di soggetti culturali, Enti, controllati o partecipati dalla Città oppure autonomi.
Tale politica ha arricchito l’offerta culturale complessiva di Torino, destinata sia ai cittadini sia ai turisti, tanto da confermarne l’interesse sia sul piano internazionale sia su quello nazionale. Torino è diventata quindi una città laboratorio, nella quale hanno avuto modo di nascere e di svilupparsi artisti, singoli o associati, delle più svariate discipline. Tale trend è stato confermato in modo particolare dai dati relativi ai flussi turistici che pervengono alla Città, seppur con un anno di ritardo, i quali confermano il trend positivo, pur in presenza di dati macroeconomici indicativi di crescente negatività.

Per finanziare tale sistema culturale la Città di Torino ha erogato ogni anno agli Enti partecipati fondi di dotazione, per i quali fino all’anno 2010 ha sovente acceso mutui, e recentemente ha utilizzato mezzi straordinari di bilancio, quali a titolo esemplificativo le dismissioni patrimoniali della Città. Per ciò che concerne invece altri Enti, anche non partecipati dalla Città, questi hanno potuto beneficiare annualmente di contributi economici, erogati con Delibera della Giunta Comunale o delle Circoscrizioni, grazie ai quali venivano parzialmente coperti i costi di gestione o di produzione di eventi o stagioni.

In presenza di oggettive difficoltà per la finanza pubblica, ed in particolare per gli Enti Locali, appare ancora più necessario che l’Amministrazione Comunale metta in campo tutte le azioni possibili al fine di mantenere, e se possibile rafforzare, il sistema culturale torinese, garantendo così tanto gli attuali posti di lavoro, quanto l’attuale trend turistico positivo. Nell’ottica di una inevitabile revisione complessiva del sistema di finanziamento del settore culturale, sia per ciò che attiene la quantità del medesimo, sia per il metodo di conferimento, risulta dunque necessario normare con un regolamento i rapporti del la Città di Torino con tutti gli Enti che cooperano all’esistenza del sistema culturale cittadino.
Tali azioni dovrebbero consentire, in invarianza di qualità e di quantità dell’offerta culturale, una partecipazione pubblica più certa e programmata, almeno per un triennio, ed una migliore trasparenza nella gestione delle risorse, che si rivelano sempre più esigue.

Possiamo dunque catalogare gli Enti culturali che beneficiano di contributi dalla Città di Torino in due tipologie:
quelli partecipati dal Comune di Torino;
quelli non partecipati dal Comune di Torino.
All’interno della prima tipologia, ossia degli Enti partecipati, vi è la sotto categoria di quelli a totale partecipazione comunale. Per questi, ovviamente, le decisioni relative al funzionamento oppure alle politiche da adottare possono godere di una maggiore celerità, essendo sovente il rappresentante legale dell’Ente un Amministratore della Città, come ad esempio il caso della Fondazione per la Cultura la quale ha come Presidente il Sindaco pro tempore.

Di notevole interesse sono state le azioni di coordinamento già avviate in questi anni tra differenti soggetti che afferiscono ai medesimi settori; azioni certamente da approfondire e valorizzare soprattutto negli aspetti che hanno apportato vantaggi alla Città sia dal punto di vista dell’efficientamento della spesa e l’incremento dell’offerta culturale cittadina sia per quello che concerne il supporto offerto per consentire l’emersione di nuovi soggetti
Azione prioritaria della Città è dunque l’incremento dell’efficienza nei vari settori culturali, accompagnata però da una maggiore certezza delle risorse economiche che il Comune di Torino può annualmente erogare, seppur in presenza di inevitabili contrazioni. Tale certezza rappresenta infatti per gli Enti beneficiari la possibilità di attuare, se necessario, economie di gestione e di ricercare altre fonti di finanziamento, consentendo loro una programmazione certa.
Il primo principio cardine è dunque che il finanziamento del sistema culturale torinese possa avvenire solamente con fondi erogati in parte corrente; restano salvi, ovviamente, specifici progetti di investimenti per i quali possono essere erogati finanziamenti in conto capitale, ma che rendono alla città, ad esempio, strutture culturali nuove o ampliate o migliorate.
Il secondo principio cardine è la programmazione: la Città di Torino si impegna, per una prima tipologia di Enti, quelli che stipulano un’intesa con il Comune, che più avanti sarà illustrata, ad erogare un contributo minimo certo per un triennio. Tale certezza deriva dall’inserimento, secondo le previsioni dell’articolo 171 del DLGS 267/2000, dei fondi da erogare nel bilancio pluriennale della Città di Torino.
Il terzo principio cardine è la trasparenza sia nell’erogazione dei fondi disponibili da parte della Città che nell’utilizzo di tali fondi da parte del soggetto beneficiario, soprattutto in un momento grave come questo nel quale le risorse scarseggiano.
Quarto principio cardine è l’accessibilità: tutti i potenziali soggetti interessati a presentare dei progetti che possano contribuire all’offerta del sistema culturale torinese devono avere parità di accesso.
Pertanto, in applicazione di questi quattro principi cardine appena descritti, per una seconda tipologia di Enti, quelli che non stipulano un’intesa con il Comune di Torino, sarà pubblicato entro il mese di Luglio annualmente un bando, attraverso il quale saranno distribuite tutte le risorse assegnate sul competente capitolo del Bilancio. Non potranno essere erogati contributi economici, così come effettuato in base al regolamento num. 206 avente per oggetto “Erogazione Contributi” al di fuori di tale bando annuale.
In sede di approvazione del Bilancio Previsionale ciascun anno il Consiglio Comunale potrà deliberare di aumentare il capitolo relativo ai contributi triennali agli Enti che hanno stipulato l’intesa con la Città, ma non diminuirlo, essendo un impegno di spesa già deliberato. Nel caso in cui il Consiglio Comunale decidesse di aumentare il capitolo in oggetto, la Giunta Comunale, con atto proprio, ripartirà eventuali fondi ulteriori tra i soggetti che hanno stipulato un’intesa, sulla base di criteri di efficienza e di merito dei singoli Enti, quali la riduzione dei costi, il rispetto degli obiettivi, la cooperazione e lo sviluppo delle iniziative volte ad incrementare le opportunità nei territori, l’aumento della quota di finanziamento derivante da biglietteria o da contributi non pubblici e il progetto culturale.
Nella medesima sede di Bilancio Previsionale il Consiglio Comunale delibererà la somma da inserire nel Bilancio Pluriennale ex art. 171 DLGS 267/2000 per l’ulteriore anno sopravveniente.

Il cuore del finanziamento del nuovo sistema culturale è rappresentato dall’intesa, un documento che verrà sottoscritto dall’Ente che intende accedere ai benefici economici municipali, approvato sia dalla Giunta sia dal Consiglio Comunale, poiché reca un impegno di bilancio pluriennale.

I criteri chiave per la stipula dell’intesa sono cinque: efficienza, trasparenza, finanziamento non pubblico, progetto culturale e integrazione nel sistema culturale cittadino.

Efficienza.
Le attuali ristrettezze economiche impongono che anche gli Enti che ricevono un contributo pubblico dimostrino di utilizzare nel miglior modo possibile tali finanziamenti. È quindi fondamentale che la Città di Torino richieda la massima efficienza possibile agli Enti che desiderano stipulare l’intesa con essa. Tale efficienza si può ottenere principalmente sui costi del personale e sugli acquisti di beni e servizi. Per ciò che concerne il costo del personale gli Enti che desiderano stipulare l’intesa devono impegnarsi a rispettare il criterio del “costo equivalente” ossia a mansioni analoghe deve corrispondere un costo del personale analogo a quello della Città di Torino, Ente che eroga il contributo. Risulta infatti antieconomico che per attività simili si abbiano costi decisamente superiori a quelli che il Comune di Torino sostiene per i propri dipendenti. Tale livellamento dei costi deve essere attuato immediatamente per tutti i neo assunti negli Enti che intendono stipulare l’intesa ed entro il primo rinnovo dell’intesa per tutti gli altri dipendenti. Per accrescere l’efficienza e l’integrazione tra Enti, così come previsto dal DLGS 165/2001 in particolare al Capo III, sarà necessario che gli Enti che intendono sottoscrivere l’intesa, verifichino, prima di procedere all’assunzione di nuovo personale, che non vi siano dipendenti della Città di Torino interessati a ricoprire il ruolo vacante. In tal caso si procederà con una mobilità tra Enti. Deve comunque essere fatta salva la possibilità di stabilizzare in via prioritaria tutti i lavoratori che già attualmente, con qualsivoglia tipologia contrattuale, prestano prima della stipula dell’intesa la propria opera presso l’Ente, ciò come disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
Un secondo ambito di efficienza è rappresentato dall’acquisto di beni e servizi, per i quali deve, ogni volta che ciò sia possibile, essere effettuata una gara unica per tutti gli Enti che intendono stipulare l’intesa. Il Settore Contratti e Appalti della Città di Torino sovraintenderà e collaborerà attivamente affinché ciò non rappresenti per gli Enti un ulteriore peso burocratico ma solamente un’occasione di maggiore efficienza economica e di risparmio.

Trasparenza.
Gli Enti che intendono stipulare l’intesa con la Città devono rendere pubblici i propri bilanci dettagliati, pubblicando sul proprio sito internet in modo leggibile e comprensibile dal pubblico indifferenziato i propri conti economici. Ciascun anno saranno invitati presso la competente Commissione del Consiglio Comunale per relazionare sulle attività e sul conto economico. Sono anche tenuti a pubblicare sul proprio sito, come avviene per la Città di Torino, i contratti relativi a consulenze e collaboratori e il trattamento retributivo di dirigenti e posizioni apicali.
Gli enti sono inoltre tenuti a presentare, prima dell’approvazione del bilancio preventivo da parte della Città, il proprio bilancio previsionale per dare evidenza anche in precedenza all’utilizzo effettivo delle risorse (che si evidenzia poi a consuntivo) delle proprie intenzioni sull’impiego futuro delle risorse economiche.

Finanziamento non pubblico.
Gli Enti che intendono stipulare l’intesa con la Città devono impegnarsi a reperire tramite biglietteria o finanziamento non pubblico almeno il 35% delle entrate del proprio bilancio annuale. I contributi erogati dalle Fondazioni Bancarie, sebbene a seguito di bando, non possono essere conteggiatati in tale percentuale.

Progetto culturale.
Ciascun Ente deve redigere un progetto culturale almeno biennale, considerando che l’intesa ha validità triennale, nel quale siano evidenziate le attività che si intendono compiere nei successivi due anni e quali siano le ragioni di tali scelte artistiche. Il secondo anno gli Enti dovranno presentare il progetto culturale per l’anno successivo.

Integrazione nel sistema culturale cittadino.
Gli Enti che intendono stipulare l’intesa con la Città devono essere disponibili a partecipare attivamente tanto al sistema cittadino di comunicazione, quanto al sistema cittadino di prenotazione e di biglietteria che il Comune di Torino intenderà adottare.
Per ciò che concerne la comunicazione verso i cittadini l’Amministrazione si è dotata da dieci anni circa di uno strumento, in formato sia elettronico sia cartaceo, redatto ogni 2 mesi intitolato “What’s on in Torino” ossia “Che accade in Torino” nel quale vengono riportati tutti i principali eventi culturali del bimestre e alcune anticipazioni delle offerte culturali successive. Questa newsletter viene inoltrata ad una mailing list selezionata di istituzioni culturali, stampa nazionale, fondazioni bancarie, associazioni di categoria, aziende ed Enti Pubblici. Lo strumento, di per sé molto flessibile, è stato anche utilizzato per informare cittadini e turisti in occasioni particolari, quali ad esempio i festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia. La Città di Torino gestisce anche direttamente un sito web, www.torinocultura.it, che sarà potenziato quale portale del sistema culturale cittadino.

In base a tali principi, che saranno meglio dettagliati nell’allegato regolamento, verrà stipulata un’intesa con validità triennale nella quale da un lato l’Ente si impegnerà a rispettare tali principi e dall’altro il Comune di Torino si impegnerà ad erogare un contributo minimo stabile per il triennio. Ciascuna intesa è soggetta all’approvazione del Consiglio Comunale, in quanto l’impegno viene inserito nel Bilancio Pluriennale della Città a norma dell’art. 171 del DLGS 267/2000.
Ciascun anno la Giunta Comunale ripartirà eventuali fondi ulteriori deliberati in sede di Bilancio dal Consiglio Comunale agli Enti che hanno sottoscritto l’intesa formando una graduatoria a punteggi in base alla verifica dei principi enunciati. Il regolamento allegato disciplina tale riparto.

Resta ovviamente salva la possibilità per ogni Ente di non sottoscrivere l’intesa con la Città, in tale caso potrà partecipare al bando annuale, che sarà pubblicato entro il mese di Luglio, col quale verranno erogati i fondi disponibili dopo l’approvazione del Bilancio annuale.

Il regolamento allegato disciplina anche l’erogazione dei contributi così come definiti dall’art. 12 della L. 241/1990, dallo Statuto della Città e dal Regolamento n. 206 del Consiglio Comunale, sostituendone le funzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
……… sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1. di approvare l’allegato n. 1 “Regolamento per la stipula delle intese con la Città di Torino per gli Enti di natura culturale e per l’erogazione di contributi economici”
2. di demandare ad un successivo atto della Giunta Comunale la redazione della bozza di intesa, che sarà approvata con successiva singola delibera del Consiglio Comunale;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre le modifiche necessarie al regolamento 206 al fine di adeguarlo alla presente delibera e alla nuova normativa vigente;
4. di demandare a successiva determinazione dirigenziale dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco l’approvazione della modulistica relativa e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della Città.
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REGOLAMENTO
per la stipula delle intese con la Città di Torino per gli Enti di natura culturale e per l’erogazione di contributi economici

CAPO I
Principi generali

Articolo 1
Principi e finalità.
1. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresentano alcuni dei compiti fondamentali della Città di Torino.
2. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito di tali compiti, promuove e sostiene mediante la
concessione di contributi economici le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, finalizzate all’animazione del territorio e alla diffusione e promozione della cultura nella più ampia accezione.
3. La concessione di contributi a organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, soggetti pubblici e privati, viene effettuata dalla Città di Torino, nell’esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

Articolo 2
Definizione dei soggetti interessati
1. Hanno titolo a richiedere contributi, soggetti pubblici e/o privati aventi sede nel territorio comunale, ovvero che, pur non avendo sede nel territorio comunale, propongono attività che si svolgono nel territorio comunale o, qualora si svolgano fuori dal territorio comunale, rappresentino una promozione, e abbiano un ritorno d’immagine, per la Città, in termini culturali, di seguito definiti Enti.
2. Gli Enti di cui al comma 1, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta culturale presentata e qualora non perseguano scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo.
3. Possono richiedere di sottoscrivere l’intesa con la Città o partecipare ai bandi per l’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 3
Definizione della natura dei contributi
1. I contributi sono sempre erogati con fondi tratti da specifici capitoli su parte corrente.
2. Sono ammessi contributi in conto capitale solo per specifici progetti di investimento dai quali ne discenda per la Città un vantaggio in termini di strutture culturali.
3. Per ciascun Ente è ammesso un solo contributo per anno da parte del Comune di Torino o ciascuna circoscrizione. Il sistema dell’intesa e della partecipazione al bando annuale sono alternativi.

CAPO II
Intesa

Articolo 4
Definizione dell’intesa e durata
1. L’intesa è un accordo pluriennale stipulato tra il Comune di Torino e ciascun Ente culturale finalizzato a garantire risorse e ad ottenere risparmi, efficienza e coerenza del Sistema Culturale nel suo complesso.
2. L’intesa ha durata triennale.

Articolo 5
Soggetti che possono richiedere l’intesa
1. Possono richiedere alla Città di Torino l’intesa tutti i soggetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento che si impegnino a rispettare i criteri di cui ai successivi articoli.
2. Gli Enti a partecipazione totalitaria da parte della Città sono soggetti immediatamente a tutte le limitazione derivanti dalla sottoscrizione dell’intesa.

Articolo 6.
Procedura di stipula dell’intesa e criteri
1. L’intesa è deliberata dalla Giunta Comunale e ratificata dal Consiglio, poiché prevede un impegno di bilancio pluriennale, per ciascun Ente con separato atto nel quale sia esplicitata l’istruttoria amministrativa seguita recante in allegato l’intesa stipulata.
2. L’intesa deve contenere i seguenti criteri:
Efficienza:
Personale: L’Ente si impegna a rispettare il costo equivalente del personale dell’Ente rapportato a quello del Comune di Torino. Tale impegno riguarda immediatamente i neoassunti. Per i contratti in vigore è consentito un periodo di tre anni per adeguarsi a tali costi. Il mancato rispetto di tale adeguamento è causa ostativa al rinnovo dell’intesa con la Città alla prima scadenza. Nel piano di assunzioni dell’Ente deve essere evidenziata la ricerca preventiva di personale della Città di Torino eventualmente da distaccare in mobilità presso l’Ente tramite apposito bando interno pubblicato su intracom Contestualmente deve però essere garantita la stabilizzazione degli attuali dipendenti inquadrati con contratti a tempo determinato di qualsivoglia tipologia. Diventa obbligatorio applicare al personale le garanzie minime previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro Multiservizi. La stabilizzazione del personale a tempo determinato e la mobilità di dipendenti della Città verso l’Ente sono valutati quali criteri di maggiore efficienza ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.
Acquisti di beni e servizi: l’Ente si impegna a non effettuare gare separate ma ad utilizzare la Città di Torino quale soggetto unico di gara per tutti gli Enti che sottoscrivono l’intesa. Sono fatte salve le norme di legge che obbligano agli acquisti elettronici della Pubblica Amministrazione. Il mancato rispetto di tale obbligo è causa di recesso dall’intesa dal parte della Città di Torino e di restituzione del contributo percepito fino a tale data.
Trasparenza:
E’ fatto obbligo all’Ente di rendere pubblica, consultabile ed immediatamente leggibile la rendicontazione delle spese e del bilancio. Tale obbligo è assolto con la pubblicazione sul sito web di ciascun Ente delle informazioni necessarie a conoscere il bilancio dettagliato. La migliore accessibilità del sito web e l’interazione con gli utenti ed il pubblico (anche tramite strumenti innovativi quali i social network) sono valutati quali criteri di maggiore efficienza ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.
E’ fatto obbligo, prima dell’approvazione del bilancio preventivo da parte della Città di relazionare alla Commissione Consiliare competente in merito al proprio bilancio previsionale per dare evidenza anche in precedenza all’utilizzo effettivo delle risorse (che si evidenzia poi a consuntivo) delle proprie intenzioni sull’impiego futuro delle risorse economiche.
E’ fatto obbligo all’ente di pubblicare in una sezione apposita, così come avviene per la Città di Torino, i contratti relativi a consulenze e collaboratori e il trattamento retributivo di dirigenti e posizioni apicali.
È fatto obbligo all’Ente di relazionare almeno una volta all’anno alla Commissione Consiliare competente in merito all’andamento economico e finanziario dell’Ente.
Finanziamento:
Ciascun Ente ha l’obbligo di reperire tramite biglietteria o tramite finanziamenti privati almeno il 35% delle entrate del proprio bilancio annuale. Non è computato in tale percentuale l’eventuale contributo erogato da Fondazioni Bancarie anche se avvenuto tramite bando.
L’incremento di tale percentuale derivante da biglietteria o da finanziamenti privati è valutato quale criterio di maggiore efficienza ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.
Il mancato rispetto di tale percentuale è sanzionato con la diminuzione del contributo erogato da parte della Città parametrato al doppio del differenziale tra l’incasso effettivo e l’obiettivo del 35%. Il mancato rispetto continuato per il triennio dell’intesa è causa ostativa per il suo rinnovo.
Progetto culturale:
Ciascun Ente ha l’obbligo di presentare un progetto culturale relativo almeno al primo biennio dell’intesa. È fatto obbligo di produrre alla scadenza del primo anno il progetto culturale per il terzo anno.
La cooperazione internazionale e nazionale con altri Enti affini nella realizzazione del progetto culturale è valutata quale criterio di maggiore efficienza ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.
La valorizzazione delle peculiarità territoriali della Città e la realizzazione di eventi in Stati esteri è considerato criterio di maggiore efficienza ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 7
Responsabile del procedimento e tempistiche per la stipula dell’intesa
1. La procedura di stipula dell’intesa può essere avviata in ogni momento dell’anno da parte di ciascun Ente il quale deve inviare all’Ufficio del Gabinetto del Sindaco con raccomandata o email con posta certificata una richiesta nella quale siano esplicitati i requisiti e gli obblighi di cui ai precedenti articoli nonché la richiesta economica per il triennio.
2. Il Capo di Gabinetto del Sindaco è individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco completa l’acquisizione della documentazione necessaria e la trasmette alla Direzione Centrale Cultura ed Educazione per l’istruttoria, la quale dovrà essere completata entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco è tenuto a dare comunicazione all’Ente richiedente l’intesa sull’iter amministrativo della richiesta medesima e sulla trasmissione, o meno, all’Ufficio Giunta della bozza di intesa.
5. L’intesa è deliberata dalla Giunta Comunale, sottoscritta dal Sindaco, o suo delegato, e dal legale rappresentante dell’Ente e immediatamente trasmessa al Consiglio Comunale per la sua ratifica.
6. L’impegno di bilancio relativo alla ratifica dell’intesa è inserito nel Bilancio Pluriennale della Città di Torino ai sensi dell’articolo 171 del DLGS 267/2000.

Articolo 8
Ulteriori fondi assegnati in sede di Bilancio e criteri per il riparto.
1. Ciascun anno in sede di Bilancio sarà facoltà del Consiglio Comunale deliberare un incremento dei fondi disponibili per gli Enti che hanno stipulato l’intesa con la Città.
2. Tali fondi saranno ripartiti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione con una graduatoria di efficienza così come stabilito all’articolo 6 del presente regolamento. Nello specifico:
assenza di personale a tempo determinato: 3 punti;
presenza di personale in distacco o mobilità da parte della Città di Torino: 2 punti per ogni risorsa distaccata;
presenza di interazione con l’utenza tramite il sito web: 2 punti;
incassi da biglietteria o da privati oltre il 35%: 1 punto ogni punto percentuale intero con approssimazione all’intero successivo se maggiore di 0,51;
cooperazione con Enti analoghi italiani o stranieri: 2 punti se italiani o comunitari, 4 punti se esteri non comunitari;
valorizzazione delle peculiarità storico artistiche del territorio: 2 punti se non è richiesta una ricerca storica, 5 punti se è richiesta una ricerca storica con pubblicazione.

CAPO III
Contributi generici.

Articolo 9
Soggetti che possono richiedere i contributi e bando annuale
1. Ciascun Ente così come definito dall’art. 2 del presente regolamento può richiedere un contributo per le proprie attività. Tale richiesta è alternativa alla stipula dell’intesa. A ciascun Ente, singolo o in associazione, può essere erogato dalla Città di Torino o da ciascuna Circoscrizione un solo contributo per anno solare.
2. Entro 30 giorni all’approvazione del Bilancio Previsionale, di norma entro il mese di Luglio di ciascun anno, la Giunta Comunale con propria deliberazione pubblicherà un bando attraverso il quale assegnare i contributi agli Enti di cui all’art. 2 del presente regolamento. Nel bando saranno previsti criteri e modulistica così come disciplinati dagli articoli successivi.
3. Le richieste di contributo dovranno pervenire nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, di norma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, tramite raccomandata A/R o altra modalità che possa dimostrare l’effettivo ricevimento dell’istanza all’Ufficio del Gabinetto del Sindaco responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990. Tutte le richieste pervenute nei tempi previsti dal bando e pertanto valutate dalla commissione dovranno essere pubblicate su un’apposita sezione del sito della Città di Torino a chiusura del bando stesso.
4. La deliberazione di cui al comma 2 dovrà prevedere una quota di riserva non superiore al 15% dello stanziamento complessivo da destinare ad eventi di modesta entità economica, che prevedano un bilancio complessivo inferiore a Euro 5.000,00, ovvero non prevedibili o di carattere straordinario ed urgente. Per tali iniziative la Giunta Comunale con atto proprio potrà erogare un contributo specifico nei limiti della riserva. Le domande per tali iniziative possono essere presentate in ogni momento all’Ufficio del Gabinetto del Sindaco tramite raccomandata A/R o altra modalità che possa dimostrare l’effettivo ricevimento dell’istanza.
5. Le domande per la partecipazione al bando dovranno essere redatte in conformità all’apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale o reperibile presso gli uffici della Direzione Centrale Cultura ed Educazione o presso l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco e corredate, dalla seguente obbligatoria documentazione, oltre a quella ulteriore eventualmente prescritta dal bando:
a) programma dell’attività o iniziativa proposta;
b) relazione artistica;
c) relazione tecnico-organizzativa;
d) preventivo finanziario dettagliato a pareggio fra entrate e uscite, indicando le possibili fonti di entrata e il loro ammontare;
e) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
f) atto costitutivo e statuto aggiornato del soggetto proponente (se trattasi di prima istanza in
caso di modifiche);
g) curriculum del proponente e dei partner operanti nel progetto;
h) elenco dei finanziamenti pubblici o privati ottenuti nei 5 anni antecedenti la domanda e delle relative iniziative organizzate;
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di applicabilità o
meno della ritenuta d’acconto e sul regime IVA adottato;
l) copia del verbale di assemblea dei soci di delibera dell’attività (in caso si tratti di associazioni);
l) copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente (o indicazione del sito web dove è pubblicato) e del bilancio preventivo dell’anno in corso ( o c.s.);
6. Dovrà anche essere prodotta la rassegna stampa relativa alle attività svolte negli anni dal soggetto proponente.
7. Il responsabile del procedimento, in caso di documentazione incompleta o irregolare, assegnerà un termine, di norma non inferiore a dieci giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L’inutile decorso del termine comporterà l’esclusione dell’istanza dalla procedura di erogazione del contributo.
8. Le domande, verificata la regolarità e completezza delle stesse da parte del responsabile del procedimento, sentita la Direzione Centrale Cultura ed Educazione, sono sottoposte all’esame e valutazione della Commissione di cui al successivo art. 11;
9. Non è consentita l’erogazione di contributi al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento.
10. Gli enti a partecipazione totalitaria da parte della Città di Torino sono soggetti per l’erogazione dei contributi al seguente regolamento.

Art. 10
Commissione giudicatrice
1. Salvo il caso di cui all’articolo 9, comma 4, le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all’art.11, da una Commissione composta da 6 membri, nominata per un triennio con determinazione dirigenziale, composta dal Capo di Gabinetto del Sindaco (o suo delegato), 1 funzionario direttivo della Direzione Centrale Cultura e Educazione e 1 membro esperto, per ciascuno degli specifici settori di cui al comma 6, esterno all’Amministrazione Comunale, con comprovata competenza ed esperienza specifica, almeno quinquennali, nel settore culturale di riferimento. I membri esperti della Commissione vengono selezionati tramite manifestazione di interesse.
2. Un medesimo membro esterno non potrà essere designato per due volte consecutive e dovrà ssere nominato con determinazione del Responsabile del procedimento fra soggetti in possesso dei seguenti criteri: comprovata esperienza e competenza di non meno di 5 anni.
3. Non potranno far parte della commissione giudicatrice individui che usufruiscano o abbiano usufruito di contributi della Città di Torino negli ultimi 5 anni.
4. La determinazione dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice dovrà contenere il curriculum dei componenti indicati come esperti.
5. Il compenso per i membri esterni della commissione viene deliberato dalla Giunta.
6. I settori sono:
Musica, teatro, danza e arti performative;
Arti visive, audiovisive, grafiche, artigianato artistico;
Attività letterarie e laboratoriali;
Attività culturali diverse.

Art. 11
Criteri per la valutazione delle domande
1. Salvo il caso di cui all’articolo 9, comma 4, le domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 10, suddivise secondo le seguenti categorie omogenee:
Musica, teatro, danza e arti performative;
Arti visive, audiovisive, grafiche e artigianato artistico;
Attività letterarie e laboratoriali;
Attività culturali diverse;
e saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione dei criteri di
valutazione

Fattori di riferimento

Max
punti

Max punti

Livello di qualità delle attività
culturali proposte

Grado di originalità, innovazione e creatività
della proposta presentata

7

32

Pluralità delle iniziative proposte (numero e
varietà degli appuntamenti)

7

Dimensione sociale e pertinenza delle attività
proposte con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all’impatto sul pubblico in generale

7

Qualità della domanda e del bilancio e preventivo: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio

7

Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli tra loro

4

Incidenza sul territorio

Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, a attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale

5

15

Capacità di sviluppare sinergie sul territorio in collaborazione con altri enti in modo da dare maggiore rilievo a tutte le attività coinvolte

2

Capacità di operare per individuare e sostenere nuovi soggetti artistici e culturali emergenti dal territorio, ovvero: grado di attenzione e disponibilità a svolgere azioni che favoriscano l’emersione e lo sviluppo di proposte innovative provenienti anche da soggetti informali o a prevalente composizione giovanile

3

Capacità di coinvolgimento delle scuole, con
particolare riferimento agli istituti localizzati in territori disagiati e a forte rischio di dispersione scolastica

5

Sostenibilità in termini di
durevolezza sul lungo periodo delle attività proposte

Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)

5

5

Capacità operativa del
soggetto proponente

Curriculum vitae dell’associazione e/o dei responsabili del coordinamento dell’iniziativa

5

20

Anni di attività comprovata del soggetto proponente

4

Formazione e qualificazione dei soggetti che
realizzano il progetto

Numero di persone coinvolte nell’attività

6

3

Rassegna stampa

2

Livello di collaborazione con soggetti di eccellenza nel campo di riferimento

Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale

5

10

Qualità del paternariato per la realizzazione del progetto presentato

5

Finanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di finanziamento da parte di soggetti pubblici e/o privati

Percentuale della spesa complessiva preventivata a esclusivo carico del soggetto proponente

5

15

Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici

5

Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati

5

Sede legale e operativa
(punteggi non cumulabili)

Sede legale e operativa a Torino

3

3

Sede legale od operativa a Torino

2

Sede legale e/o operativa in Piemonte

1

Per ciascuna iniziativa deve essere garantita la piena accessibilità ai cittadini diversamente abili. La mancanza di tale requisito fondamentale è motivo ostativo dell’accoglimento della domanda.

2. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti.
3. A parità di punteggio, viene considerato titolo di preferenza l’iscrizione al Registro delle Associazioni presso l’Ufficio del Gabinetto del Sindaco.
4. Il bilancio dell’iniziativa deve essere in pareggio e non presentare un utile o avanzo di gestione.
5. La Commissione prevista all’art. 10 del presente Regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e trasmette i relativi verbali al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
6. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 2, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: in questo modo tutti i progetti ai quali è attributo un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune.
7. L’assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:
a) il punteggio (d’ora in poi P) attribuito a ciascun progetto è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula (P – M) / (100 – M), dove M è un numero inferiore a 60 che è fissato in relazione alla percentuale massima di contribuzione che si ritiene di attribuire al singolo progetto; si ottiene in questo modo un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta il peso del punteggio (d’ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala M-100;
b) il contributo richiesto (d’ora in poi CR) per ciascun progetto è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascun singolo progetto, ottenendo il numero CT (Contributo Teorico) che rappresenta il contributo che il progetto riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget, stabilito annualmente dalla Giunta, per ciascun settore oggetto di contribuzione;
c) è calcolato un fattore di correzione (d’ora in poi FC) – dividendo il budget (d’ora in poi B) fissato dalla Giunta, per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT – che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;
d) il contributo teorico (CT) calcolato per ciascun progetto è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (Contributo Erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.
Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:
a) (P – M) / (100 – M) = PP
b) CR x PP = CT
c) B / SOMMA CT = FC
d) CT x FC = CE
8. Il dirigente assegna i contributi risultanti dall’applicazione del procedimento di cui sopra, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione.

Art. 12
Pubblicazione della graduatoria
1. Entro 60 giorni dalla chiusura dei termini del bando, l’Amministrazione pubblica la graduatoria provvisoria, con l’indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto, sul sito istituzionale della Città di Torino.
2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione all’albo pretorio della Città di Torino, sul relativo sito internet e con comunicazione scritta ai soggetti destinatari dei contributi.
3. Avverso la graduatoria provvisoria, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, è ammesso ricorso in opposizione.
4. Decorsi 20 giorni dal termine di cui al comma precedente l’amministrazione provvede alla
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 13
Assegnazione dei contributi
1. Il responsabile del procedimento, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme assegnate dalla Giunta alle diverse categorie con la deliberazione di programmazione
annuale dei contributi e secondo la graduatoria risultante dalla valutazione effettuata dalla Commissione di cui all’art. 10.
2. I contributi concessi non potranno essere superiori all’80% del costo complessivo del progetto e, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potranno comunque superare il 90% del totale delle spese.
3. La concessione di provvidenze non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.

Art. 14
Responsabilità
1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d’autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso l’uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Art. 15
Oneri del beneficiario
1. In tutto il materiale promozionale delle attività e iniziative (manifesti, locandine, dépliant, inviti,ecc.) deve essere apposto in posizione evidente il logo della Città di Torino con la dicitura “con il contributo della” , secondo il Manuale d’uso approvato.
2. Almeno il 5% delle spese previste e rendicontate dovrà essere impiegato per la promozione
dell’iniziativa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario dovrà presentare una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).

Art. 16
Presentazione rendicontazione
1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall’Amministrazione Comunale per le manifestazioni culturali e di spettacolo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto all’Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.
2. Il rendiconto finanziario, firmato in originale dal legale rappresentante, dovrà essere presentato o in forma cartacea al Protocollo Generale – oppure, firmato digitalmente in tutti gli allegati dal legale rappresentante, mediante posta elettronica certificata (PEC), _____( indirizzo pec).

Art. 17
Contenuto rendicontazione
1. Il rendiconto finanziario dovrà essere composto dai seguenti documenti:
a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell’Organismo, modalità di pagamento del contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
b) riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
c) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il
contributo dell’Assessorato alla Cultura, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l’assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d’acconto IRES, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
e) per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all’originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
f) per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all’obbligo di comunicazione alla Siae, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
g) per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi
verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell’organismo;
h) relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
i) calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze, secondo il modello che si allega e che fa parte integrante del presente Regolamento;
j) rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc, dalla quale risulti la pubblicazione del logo della Città di Torino.

Art. 18
Spese ammissibili
1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla
manifestazione per la quale è stato concesso il contributo:
A) COMPENSI:
1) tutti i soggetti italiani e/o stranieri che hanno prestato la propria opera all’interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto dovranno essere elencati nel modello C1 (pubblicato nel sito), con la specifica della mansione (artista, tecnico, collaboratore, amministrativo, ecc.), della durata della collaborazione e della città di residenza, e dovrà dichiararsi che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;
2) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l’attività finanziata.
3) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali, l’importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili.
B) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO:
1) spese sostenute direttamente dall’organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti elencati nel modello C1, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all’interno della manifestazione e limitatamene al periodo di svolgimento della stessa.
2) spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.,: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti elencati nel modello C1, se non residenti nella località di svolgimento della
manifestazione, limitatamene al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere
documentate da apposita nota spese dell’interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell’oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell’alloggio.
Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di Euro 45 giornaliere, che saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio. Sono escluse le spese di viaggio relative alla organizzazione della manifestazione, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall’Amministrazione comunale con apposito atto.
C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE: fitto teatri, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE: nolo, trasporto e
montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi.
E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese relative alla pubblicità sul web, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa.
F) SIAE
G) SPESE GENERALI (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese
ammissibili): sono ammissibili le seguenti spese:
personale dipendente o con rapporto lavorativo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione;
utenze per consumo di energia elettrica: limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all’organismo beneficiario di contributo): limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.
affitto sede operativa: limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione
acquisto di materiale scenico, finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, di consumo, etc.).
acquisto di cancelleria, e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione.

H) VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI BENI E SERVIZI RESI A TITOLO GRATUITO
Nel rendiconto è esponibile tra le spese la valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato nonché la valorizzazione economica dei beni e servizi resi a titolo gratuito da Enti Locali ed altri enti in favore dell’attività sostenuta dal contributo comunale. L’importo di dette valorizzazioni economiche va iscritto anche tra le entrate per garantire equilibrio al rendiconto. Le valorizzazioni economiche di cui al presente articolo sono soggette alla valutazione di congruità da parte del Settore competente.
La valorizzazione economica delle prestazioni di volontariato va obbligatoriamente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, indicante per ciascun volontario prestatore di lavoro gratuito il cognome e nome, il codice fiscale, il rapporto con l’ente beneficiario, la qualifica svolta, l’eventuale numero di iscrizione ad Albo o Ordine professionale, le ore di prestazione gratuita effettuate, il valore euro/ora e l’ammontare complessivo della quantificazione economica della prestazione.
La valorizzazione economica dei beni e dei servizi resi a titolo gratuito da Enti Locali ed altri enti va obbligatoriamente accompagnata dalla fotocopia dell’atto di concessione al beneficiario del servizio o del bene, che ne quantifica il valore economico e che ne motiva la congruità.

I) ALTRE SPESE (da specificare nel modello D).

2. Il totale delle spese ammissibili inserite nel rendiconto non potrà essere inferiore al preventivo di spesa presentato all’atto della concessione del contributo se non nella misura massima del venticinque per cento. Una differenza maggiore comporterà la riduzione percentuale del contributo.

Art. 19
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
spese di vitto relative a soggetti appartenenti all’Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;
autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall’Amministrazione comunale in sede deliberativa.

Art. 20
Modalità di erogazione dei contributi
1. Il contributo viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del progetto, completa di tutta la documentazione, ivi compresa l’indicazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il finanziata con il contributo della Città di Torino – Ufficio del Gabinetto del Sindaco Det. Dir. n.____ del _________».
3. Il Servizio comunale competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata a campione, estraendo ogni anno in seduta pubblica i nominativi di almeno il 30% dei destinatari dei contributi e denuncia alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate.
4. Durante la fase di esecuzione dei lavori per l’organizzazione della manifestazione, previa presentazione delle relative fatture di spesa quietanzate e, quindi, per fase di realizzazione rendicontata, possono essere possono essere chiesti pagamenti parziali del contributo concesso in maniera percentualmente proporzionale allo stato di realizzazione del progetto e alla misura del contributo complessivamente accordato.
5. L’Amministrazione Comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al 70% dello stesso, previa produzione di garanzia fideiussoria.
6. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata concessa l’Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni di cui al comma 2, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato concesso. Nel caso di cui al comma 3 si dovrà provvedere all’escussione della fideiussione prestata.
7. Non verranno liquidati contributi soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il soggetto debitore potrà far fronte al debito entro il 30 novembre pena la decadenza del contributo. Nel caso in cui il debito non venga sanato i fondi verranno reinseriti in un apposito capitolo di bilancio.

Art. 21
Conservazione della documentazione
1. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae ecc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato all’atto della rendicontazione.
2. Presso lo stesso domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae ecc.) dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.
3. Il sospetto di illecito nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:
la segnalazione agli organi giudiziari competenti
la rifusione con interessi di legge del danno provocato all’Amministrazione
l’ esclusione per 5 anni dai contributi comunali.

Art. 22
Norma transitoria
Fino al 31 dicembre 2014, per i contributi concessi entro il 31 dicembre 2013, relativamente alle procedure di rendicontazione continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti previgenti approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi del regolamento num.206, per quanto attiene alla concessione dei contributi, alla rendicontazione e liquidazione degli stessi.

Art. 23
Concessione di spazi per la realizzazione di progetti culturali
1. L’Amministrazione Comunale può disporre l’assegnazione gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali e con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, di locali o immobili di proprietà o comunque gestiti dall’Amministrazione Comunale, ai medesimi soggetti ai quali possono essere anche concessi contributi monetari per attività culturali o sottoscrittori di intesa con la Città.
2. L’assegnazione dei predetti spazi avviene, previa deliberazione di Giunta comunale, con apposito bando, secondo le modalità, nelle forme e nei limiti previsti dalla sopra richiamata regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare, per l’attuazione di specifici progetti e programmi culturali.
3. La valutazione dei progetti è effettuata dall’Ufficio del Gabinetto del Sindaco in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla griglia di valutazione dell’articolo 11, comma 1, del presente regolamento.

Art. 24
Concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture equiparabili
1. L’Amministrazione Comunale può disporre l’assegnazione occasionale, gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni etc..
2. L’assegnazione dei predetti spazi avviene, nei limiti delle disponibilità stabilite dalla singole convenzioni con i soggetti gestori, a domanda degli interessati, previa valutazione positiva, da parte dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco, della compatibilità tra la destinazione istituzionale dello spazio richiesto e l’attività per la quale la richiesta è inoltrata.
3. Nell’arco dell’anno solare a ciascun soggetto può essere accordato l’utilizzo degli spazi di cui al presente articolo per non più di quattro manifestazioni (consistenti anche in più giornate consecutive).

Art. 25
Contabilizzazione della concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture
equiparabili
1. Ai soli fini informativi l’Ufficio Gabinetto del Sindaco provvede alla contabilizzazione figurativa a carico dei singoli richiedenti dei contributi non monetari di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 26
Trattamento dei dati
1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

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